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ART. 1, COMMI 292 – PROROGA (CON SIGNIFICATIVE MODIFICHE) DI OPZIONE DONNA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Viene prorogata anche per l’anno 2023, ma con significative modifiche in senso restrittivo, la cd. “Opzione donna” e cioè la speciale forma di accesso alla pensione introdotta originariamente come misura sperimentale dall’art. 1, c. 9, della legge n. 243/2004 in favore delle lavoratrici con determinati requisiti, a condizione che optassero per il sistema di calcolo contributivo integrale. La misura è stata successivamente rivista più volte e prorogata di anno in anno. In particolare, nel 2019 (art. 16 del D.L. n. 4/2019) venne estesa alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2018, avevano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, con età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Il predetto termine è stato quindi prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2021 (art. 1, c. 94, legge n. 234/2021).

Nella nuova versione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2023 in commento, il pensionamento anticipato viene riservato alle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 avevano raggiunto almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (il requisito di età si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni).

Oltre all’aumento del requisito anagrafico (60 anni) rispetto alle precedenti versioni di “opzione donna”, la norma subordina l’accesso al pensionamento all’esistenza di particolari condizioni personali/familiari delle optanti che delimitano fortemente la platea di riferimento. Deve infatti trattarsi di donne che:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, c. 852, della legge n. 296/2006 (a tali lavoratrici si applica la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico a prescindere dal numero di figli).

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